Soggetti passivi sono coloro che non risiedono nel Comune di Romano d’Ezzelino e pernottano nelle strutture ricettive che hanno sede nel territorio comunale. Per strutture ricettive si intendono quelle individuate e definite dalle leggi regionali sul turismo (L.R. n. 28/2012, L.R. 11/2013 e L.R.45/2014).
Le tariffe sono per persona e devono essere moltiplicate per il numero di pernottamenti, fino a un massimo di 10 pernottamenti consecutivi nell’arco di un mese. Se i pernottamenti consecutivi sono più di 10, dall’11° in avanti non è dovuta l’imposta di soggiorno. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio per i successivi pernottamenti.
Al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale, l’ospite deve pagare anche l’imposta di soggiorno al gestore che ne rilascia quietanza con indicazione specifica dell’importo dell’imposta nella stessa ricevuta/fattura fiscale oppure mediante rilascio di ricevuta a parte con l’indicazione della sola imposta.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
a) i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i quattordici anni di età;
b) i portatori di handicap e le persone non autosufficienti, con idonea certificazione medica;
c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati composti da almeno 20 persone
d) personale appartenente alla polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio
e) i malati che effettuano terapie, chi assiste i degenti ricoverati o i malati che effettuano terapie presso strutture sanitarie site in Comuni vicini, in ragione di un accompagnatore se il paziente è maggiorenne e di due accompagnatori se il paziente è minore (subordinato alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero).
f) studenti che soggiornano in loco per frequentare gli studi
I gestori sono tenuti a informare i propri ospiti dell’applicazione e dell’entità dell’imposta di soggiorno che gli stessi dovranno pagare e indicare i casi di esenzione.
I gestori devono dichiarare all’Ufficio Tributi del Comune il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre e devono effettuare il versamento delle somme riscosse entro 15 giorni dal termine di scadenza di ciascun trimestre, mediante:
Entro il 20 gennaio dell’anno successivo, i gestori, in qualità di sub - agenti contabili (soggetti che maneggiano denaro pubblico - ex art. 93 del TUEL n. 267/2000), devono presentare al Comune il conto della gestione relativa all’anno precedente, su modello conforme alle disposizioni di legge, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune.
I gestori hanno l’obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
Il presente vademecum vuole essere un aiuto per i gestori delle strutture ricettive che si trovano ad applicare per la prima volta l’imposta di soggiorno. In ogni caso, per completezza, si rimanda alla lettura del regolamento.
lunedì 8.30/13.00 – 16.00/18.30
martedì 8.30/13.00
giovedì 8.30/13.00 – 16.00/19.00
venerdì 8.30/13.00