I ricorsi al Prefetto possono essere presentati:
Sono possibili due tipi di ricorso:
Il ricorso al Prefetto è alternativo al ricorso al Giudice di Pace. Deve essere presentato dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido, nel caso non sia stato provveduto al pagamento in misura ridotta del verbale oggetto del ricorso stesso entro 60 giorni (non 2 mesi) dalla data della contestazione o notificazione.
Può essere presentato in carta libera direttamente al Prefetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure personalmente presso l'ufficio competente (nel caso di verbali della Polizia Locale di Romano d’Ezzelino vedi intestazione) o inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno al Sevizio di Polizia Locale, Via V. Gioberti, 4 - C.A.P. 36060 – Romano d’Ezzelino VI. In tale ricorso dovrà essere indicata chiaramente la volontà di rivolgersi al Prefetto, non verranno pertanto considerate ricorsi, a norma del vigente Codice della Strada, richieste indirizzate, per esempio, al Sindaco, al Comandante, ecc.
Si ricorda che a norma dell'art. 204 del Codice della Strada il Prefetto, qualora non accolga il ricorso, emette una ingiunzione che comporta per il ricorrente il pagamento di una somma almeno doppia di quella originaria. Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dal Prefetto è possibile ricorrere al Giudice di Pace.
Il ricorso al Prefetto è alternativo al ricorso al Giudice di Pace. Deve essere presentato dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido, nel caso non sia stato provveduto al pagamento in misura ridotta del verbale oggetto del ricorso stesso entro 60 giorni (non 2 mesi) dalla data della contestazione o notificazione.
Può essere presentato in carta libera direttamente al Prefetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure personalmente presso l'ufficio competente (nel caso di verbali della Polizia Locale di Romano d’Ezzelino vedi intestazione) o inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno al Sevizio di Polizia Locale, Via V. Gioberti, 4 - C.A.P. 36060 – Romano d’Ezzelino VI. In tale ricorso dovrà essere indicata chiaramente la volontà di rivolgersi al Prefetto, non verranno pertanto considerate ricorsi, a norma del vigente Codice della Strada, richieste indirizzate, per esempio, al Sindaco, al Comandante, ecc.
Si ricorda che a norma dell'art. 204 del Codice della Strada il Prefetto, qualora non accolga il ricorso, emette una ingiunzione che comporta per il ricorrente il pagamento di una somma almeno doppia di quella originaria.
Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dal Prefetto è possibile ricorrere al Giudice di Pace.
I ricorsi avverso a verbali di leggi e regolamenti devono essere proposti entro 30 giorni all'autorità indicata di volta in volta sul verbale.
Le modalità di presentazione sono indicate dopo la voce modalità di estinzione in dettaglio a tergo del verbale.
Ai sensi dell’art. 205 del Codice della Strada è ammessa opposizione contro l’ordinanza del Prefetto avanti il Giudice di Pace entro 30 giorni dalla dati di notificazione.
Avverso la sentenza del Giudice di Pace può essere proposto appello presso il Tribunale di Bassano del Grappa.
Quando a seguito del ricevimento dell’ accoglimento del ricorso nel quale è disposto il rimborso con Ordinanza del Prefetto o con Sentenza del Giudice di Pace, l’Ufficio di Polizia Locale si attiva automaticamente formando la relativa determinazione che viene avviata all’Ufficio Ragioneria del Comune.
Al momento del perfezionamento della pratica, ovvero, al momento dell’emissione del mandato di pagamento, viene inviata all’interessato comunicazione scritta con le modalità per la riscossione. Informazioni sullo stato della pratica possono essere chieste all’Ufficio della Polizia Locale.