Due i casi:
ATTENZIONE: il computo dei giorni per un valido pagamento avviene secondo quanto previsto dall'art. 155 del codice di procedura civile (R.D. n. 1443 del 28/10/1940)
In caso di contestazione o notificazione di una violazione amministrativa a Norme diverse dal C.d.S. il pagamento della violazione potrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione, con le modalità di volta in volta riportate in dettaglio sul verbale stesso.
Se il trasgressore è una persona diversa dall’obbligato solidale, ossia dal proprietario o da uno degli altri soggetti previsti dall’art. 196 C.d.S. Il verbale deve essere notificato ad entrambi. Inoltre, qualora il trasgressore non venga reperito all’atto della consegna della prima notifica postale nei modi di Legge (consegna a lui medesimo, persona atta a casa, all’azienda o all’ufficio), le Poste Italiane Spa hanno l’ obbligo di emettere un’ulteriore raccomandata che avvisa della giacenza dell’atto, per cui, anche in questo caso, le spese sono doppie.
Attualmente ogni notifica costa € 6,60 (salvo casi particolari quali notifica con messo ecc.)
Se è stato smarrito il solo bollettino postale precompilato, la sanzione può essere pagata con un versamento sul conto corrente postale utilizzando un bollettino in bianco oppure a mezzo bonifico bancario secondo le modalità in uso indicate sul verbale stesso alla voce "modalità di estinzione". Occorre indicare sempre come causale “pagamento verbale n.___ del ___ Targa veicolo ___”.
Se invece è stato smarrito tutto il verbale e l’utente non è in grado di ricordare i dati di cui sopra, l'interessato/a per info può chiamare lo "0424818657", oppure si può presentare presso gli Uffici siti in Via V. Gioberti n. 4, negli orari di apertura al pubblico.
E' importante premettere che molto spesso si è convinti di avere venduto il veicolo, semplicemente consegnando il medesimo al concessionario presso il quale si acquista l'auto nuova. In questo caso viene di solito firmata davanti al notaio solo una "procura a vendere" ,che autorizza colui che prende in carico il veicolo a firmare per nostro conto le volture definitive con l'acquirente successivo. Tale procura non trasferisce la proprietà. Pertanto il "vecchio proprietario" rimane legalmente responsabile delle violazioni commesse fino alla stipula dell'atto definitivo di vendita ed alla sua registrazione, salvo il diritto di rivalsa (in sede civile) nei confronti dell'effettivo trasgressore.
Qualora si sia invece certi che l'atto è stato stipulato e registrato, occorre presentarsi presso l’Ufficio PRA per le opportune verifiche e l'annullamento del verbale. Occorre presentare:
Ovviamente la violazione deve riferirsi al periodo di mancato possesso del veicolo in relazione al furto. L’interessato può presentarsi presso l’Ufficio di Polizia Locale in Piazza Via V. Gioberti, 4 con copia della denuncia di furto, del verbale di accertamento e una richiesta in carta semplice di annullamento del verbale.
Tale documentazione può essere anche trasmessa con altro mezzo (posta) o via fax all’Ufficio Polizia Locale 0424/818668.