attenzione nuovo IBAN dal 01.01.2020
Si premette che occorre guidare sempre con prudenza, rispettando le norme del C.d.S. anche quando la strada è libera, avendo cura di verificare che gli altri utenti riconoscano i nostri diritti in relazione alle norme stesse, compiere tutte le opportune manovre al fine di evitare ogni sinistro.
In caso di incidente stradale è opportuno mantenere un atteggiamento educato e lucido che consenta di valutare le circostanze del fatto e di dare la priorità ai seguenti elementi:
Solitamente la pattuglia che effettua i rilievi si premura di fornire immediatamente alle parti coinvolte i dati necessari. Qualora ciò non sia potuto accadere occorre: telefonare all’Ufficio di P.L. 0427/818657 per farsi dire dove e quando è possibile contattare gli Agenti intervenuti, unici autorizzati a fornire i dati necessari.
Attenzione i dati della controparte vengono forniti nell’immediatezza del fatto e nei giorni immediatamente successivi.
Qualora l’utente non si sia attivato subito per averli, e in mancanza di particolari avvenimenti che giustifichino tale atteggiamento (Es. ricovero in ospedale ecc.) i dati potranno essere ottenuti unicamente richiedendo copia dei rilievi del sinistro (vedi sotto).
Si deve tenere presente che i limiti di tempo per detto rilascio sono di 30 giorni dalla data dell'incidente per i sinistri con soli danni, e di almeno 4 mesi (3 + 1) per quelli con feriti (a patto che il Pubblico Ministero non abbia disposto comunque la segretazione degli atti).
Il rilascio delle copie del fascicolo avviene previo pagamento delle relative spese di riproduzione in copia (attualmente pari a 30,00 euro) da corrispondere preventivamente.
Non si producono planimetrie in scala del sinistro, ma solo piantine planimetriche stradali relative al luogo del sinistro, se presenti in archivio.
È possibile ottenere l'invio delle copie degli atti di rilevamento tramite la posta elettronica certificata (preferibile) od ordinaria.
Se non ci sono lesioni alle persone la questione riveste carattere civilistico, all’utente occorre unicamente conoscere la compagnia assicurativa del danneggiante verso la quale agire per il risarcimento (il diritto si prescrive in 2 anni). Se le indicazioni possedute consentono di avere questo dato e se non ci sono opposizioni della controparte ed esistono prove concrete sulla responsabilità (testimonianze ecc.) la questione può essere risolta in via bonaria (riempire modello C.A.I. per la denuncia).
Se invece le circostanze del fatto richiedono accertamenti complessi che l’utente non può svolgere in proprio o con l’aiuto della propria compagnia di assicurazione, oppure esso vuole cautelarsi nella speranza che emergano dati utili a risalire all'autore del danno, il medesimo può richiedere i rilievi “postumi” del sinistro, recandosi, con tutti i documenti e le informazioni in suo possesso, presso un qualsiasi organo di polizia